L’orario di servizio va dalle ore 7.00 alle 20.00. All’interno dell’orario di servizio si articola l’orario di lavoro di 36 ore settimanali (lunedì – venerdì) per il personale tecnico e amministrativo e di 36 ore settimanali medie a quadrimestre per il personale ricercatore (artt. 48 e 58 del CCNL del 21.2.2002, art. 76 del CCNL ER 2016-2018, Circolare della Direzione Affari del Personale del 20/12/2018).

È prevista una fascia obbligatoria di 2 ore e 30 minuti per la mattina e 1 ora e 30 minuti per il pomeriggio, che per Roma Tre corrisponde dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dal lunedì al giovedì dalle 14.20 alle 15.50. Il lavoro svolto fuori dall’orario di servizio (7.00 – 20.00) prevede l’autorizzazione del Direttore e va giustificato come Lavoro in più a saldo personale. È prevista una pausa pranzo obbligatoria di durata minima di 40 minuti che, se consumata all’interno del Dipartimento di Fisica viene detratta automaticamente dall’orario giornaliero; il pasto consumato al di fuori del Dipartimento necessita, invece, che venga segnata l’entrata e l’uscita sul sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Per il personale TA è consentito accumulare un massimo di 20 ore di lavoro in difetto e un massimo di 40 ore in eccesso; queste ultime possono essere recuperate attraverso permessi compensativi per un massimo di 28 ore o di 4 giorni al mese.

Altri permessi retribuiti (art. 8 del CCNL del 21.2.2002; Circolare della Direzione Affari del Personale dell’ 1.7.2015) riguardano:

  • 8 giorni l’anno per la partecipazione a concorsi o esami;
  • 3 giorni lavorativi l’anno per decesso di parenti entro il secondo grado o affini di primo, fruibili anche in maniera non consecutiva;
  • 18 ore o 3 giorni l’anno per nascita figli o gravi e documentati motivi personali o familiari;
  • 15 giorni consecutivi per matrimonio.

In aggiunta alle attività formative programmate dall’INFN, i dipendenti possono godere di 150 ore di permesso studio retribuito per partecipare a corsi per il conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale. I permessi studio possono essere concessi al massimo del 3% del personale in servizio e la richiesta motivata va presentata entro il 31 dicembre (art. 16 del CCNL del 21.2.2002, Circolare della Direzione Affari del Personale del 21/11/2017).

Il dipendente, che ha la necessità di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro e non avesse maturato il diritto a permessi compensativi, può usufruire dei permessi brevi. Questi permessi non possono superare il 50% dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore nell’anno solare. Le ore non lavorate devono essere recuperate entro e non oltre il mese successivo, pena la decurtazione proporzionale dello stipendio.

I permessi per causa di forza maggiore possono essere accordati dal Direttore solo in presenza di ordinanza prefettizia. I permessi retribuiti per “particolari motivi personali e familiari” possono essere fruiti per un massimo di 18 ore annue, compatibilmente con le esigenze di servizio e in assenza di altri permessi a ore nella stessa giornata. In caso di fruizione per un‘intera giornata, l’incidenza sul monte ore è convenzionalmente pari a 6 ore (art. 76 del CCNL ER 2016-2018,  Circolare della Direzione Affari del Personale del 20/12/2018).  

Ferie e festività soppresse: I dipendenti hanno diritto a 28 giorni di ferie l’anno (26 per i primi tre anni dall’assunzione), 4 giorni di festività soppresse e 1 giorno per il santo Patrono, purché́ ricadente in giorno lavorativo (art. 6 del CCNL del 21.2.2002). Le ferie vanno consumate entro il 31 agosto salvo casi eccezionali motivati e autorizzati dal Direttore che può procrastinare il termine sino al 31 dicembre. Le festività soppresse devono essere fruite obbligatoriamente entro il 31 dicembre. I dipendenti esposti a rischi professionali classificati in categoria A hanno diritto a ulteriori 15 giorni di ferie non frazionabili.