Per ciò che concerne le misure a tutela e sostegno della maternità e paternità (D. Lgs del 26.3.2001, n. 151 Testo Unico sulla maternità e paternità, pagina INPS sui congedi di maternità e paternità), queste prevedono tra l’altro:

  • Per la madre: congedo obbligatorio di maternità della durata di 5 mesi (2 pre-partum +3 post-partum oppure 1+4) retribuito all’80% (artt. 16 e 20 del Lgs del 26.3.2001, n. 151) fruibile anche nel caso di minori affidati o adottati (artt. 26 e 27 del D. Lgs del 26.3.2001, n. 151; circolare INPS del 4.2.2008); due periodi di riposo giornaliero della durata ciascuno di 1 ora interamente retribuiti, nel primo anno di vita del bambino, che in alcune circostanze possono essere fruiti anche dal padre (artt. 39 e 40).
  • Per il padre: congedo di paternità della durata massima di 5 mesi, riconosciuto in presenza di gravi eventi che riguardano la madre del bambino (morte o grave infermità; abbandono o mancato riconoscimento; affidamento esclusivo al padre) e, nel caso di minori affidati adottati, in presenza di madre non lavoratrice o di rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità (artt. 28-31 del Lgs del 26.3.2001, n. 151 modificato dal D. Lgs 80 del 15.6.15). L’art.4 della legge del 28.6.2012 (prorogato dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 dell’11.12.2016, art. 1, c. 354, vedi anche relativa pagina web dell’INPS) ha, inoltre, istituito, il congedo obbligatorio di paternità fruibile entro i 5 mesi di vita del bambino, della durata di 2 giorni anche non continuativi, interamente retribuiti, per nascite, affidamenti e adozioni avvenute entro nel 2017 e di 4 giorni per nascite affidamenti e adozioni avvenuti nel 2018. Solo per il 2018 è previsto anche 1 giorno di congedo facoltativo fruibile in sostituzione del congedo obbligatorio della madre.
  • Per entrambi: congedo parentale nei primi 12 anni dalla nascita, i genitori hanno diritto fino a 10 mesi di astensione dal lavoro (art. 32 del Lgs del 26.3.2001, n. 151 modificato dal D. Lgs 80 del 15.6.15); la madre per un massimo di 6 mesi trascorso il congedo di maternità e il padre per un massimo di 6 mesi elevabile a 7 qualora si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Se il bambino ha meno di 6 anni (o nei primi 6 anni dell’affidamento/ adozione) il congedo parentale è interamente retribuito per i primi 30 giorni di congedo e parzialmente retribuita nel periodo successivo. Tra i 6 e i 12 anni il congedo non è retribuito (per una descrizione dettagliata vedi Circolare della Direzione del Personale del 16.11.2015). La richiesta di congedo parentale va presentata mediate l’apposito modulo congedo.

I dipendenti dell’INFN possono usufruire di periodi di aspettativa non retribuita per motivi personali o familiari, per un massimo di 12 mesi in un triennio, da dividere in massimo due periodi tra i quali devono intercorrere almeno 6 mesi di servizio attivo. I dipendenti candidati al dottorato di ricerca o che usufruiscono di borse di studio possono essere collocati in aspettativa non retribuita per motivi di studio per tutta la durata della borsa.